Legislazione

L. 118/71 – L. 517/77 il cammino dell’integrazione scolastica e’ segnato da questi due provvedimenti legislativi. In particolare la seconda rappresenta il punto di riferimento più importante per la legittimazione del diritto a frequentare le scuole comuni da parte degli alunni con disabilità.

Con la Sentenza n° 215/87  la Corte Costituzionale afferma il diritto degli allievi con disabilità a frequentare le scuole superiori (fino a quel momento la frequenza poteva essere “facilitata” e non “assicurata”).

La L. 104/92 dedica ben cinque articoli all’integrazione scolastica ). L’art. 12 (forse il più significativo) della legge si riferisce al “diritto all’educazione e all’istruzione”. Esprime con chiarezza come l’obiettivo che si propone raggiungere l’integrazione scolastica debba essere :”.….lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione….“.
La L. 104 indica anche in modo innovativo e con estrema chiarezza i criteri di valutazione (art. 16). Detti criteri riferiscono la valutazione al piano educativo individuale. Nell’ambito della scuola del primo ciclo, si deve tener conto dei “progressi realizzati e riferiti ai livelli di partenza e delle capacità effettive degli alunni con handicap” in termini comunque di equivalenza rispetto al percorso normale della classe. Nelle scuole del secondo ciclo (superiori) si differenziano due percorsi, uno individualizzato ed uno equipollente. Il primo richiama una valutazione riferita unicamente al PEI (anche fortemente differenziato) e porta al completamento del percorso di studi con un’attestazione di competenze. Il secondo, attraverso adattamenti, semplificazioni, modalità diverse ma comunque con prove equipollenti a quelle della classe permette all’alunno di ottenere il diploma di stato. L’art. 16 dell L.104 recita : “….per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione…..“.

L’ O.M. 90/01 , il DPR 122/09 danno ulteriori indicazioni e chiarimenti sul tema della valutazione, confermando comunque i criteri di base della L.104/92.

L’ insegnante di sostegno assume la con-titolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipando alla programmazione educativa e didattica, alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe, interclasse, e dei collegi dei docenti (L. 104/92 art. 13).

 Adozione dei libri di testo per gli alunni con disabilità visiva - la C.M. n. 16 del 10 febbraio 2009 riguardante l’ “Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2009-10” e la C.M. prot. 2123 del 21 febbraio 2008 con oggetto “Adozione libri di testo per alunni con disabilità visiva”  intendono ricordare alle scuole in cui sono presenti alunni con disabilità visiva che le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2010/11, in analogia agli anni precedenti, vanno effettuate entro il 31 marzo 2010. Le CM ricordano inoltre che “per rendere possibile la disponibilità libraria nei termini attesi, occorre necessariamente che le adozioni dei libri di testo per i soli ragazzi con handicap visivo avvengano in congruo anticipo rispetto ai termini ordinari previsti per le adozioni, in considerazione della laboriosità e complessità delle procedure di predisposizione dei testi nei formati previsti”. Con riferimento alle modalità indicate nella C.M. n. 16/09 si pone in evidenza la necessità che per gli studenti con disabilità siano previsti libri di testo e strumenti rispondenti alle specifiche esigenze, sia sotto forma di testi trascritti in Braille per allievi non vedenti o con caratteri ingranditi per allievi ipovedenti, sia in forma digitale con prodotti che rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare il DPCM 30 aprile 2008 concernente le “Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi

- la C.M.  3781  del 25 gennaio 2013 riporta  “i dirigenti scolastici avranno cura di richiedere, fin da ora, ai centri di produzione specializzati che normalmente curano la trascrizione e la stampa in braille, i testi scolastici necessari, al fine di consentirne, agli alunni non vedenti o ipovedenti frequentanti la propria scuola, la disponibilità per l’inizio delle lezioni”. Questo significa che l’adozione e la scelta del testo dovono avvenire immediatamente (o almeno con urgenza). Le scadenze possono quindi essere variabili di anno in anno (comunque legate più o meno a questo periodo), ma ciò che è inderogabile è il diritto allo studio e l’uguaglianza delle condizioni e delle opportunità per imparare. E’ chiaro che per settembre tutti i ragazzi hanno il diritto di avere i loro testi. Le ultime disposizioni parlano di “libro accessibile”: è necessario capire che vi sarà in futuro ancora la necessità di una editoria speciale, come i libri Braille e ingranditi, oppure si dovranno fare dei “libri accessibili a tutti”, indipendentemente dalle periferiche utilizzate e dalla condizione fisica. La  Legge Stanca, fin dal 2004, in fondo spiegava questo e dava indicazioni di come fare. Non è ancora chiaro però come si procederà.