Normativa
ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO
La vigilanza sull’obbligo scolastico
L’art. 5 del dlgs n. 76/2005 recita:
“Art. 5
Vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
1. Responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolone facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
2. Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:
a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
b) il dirigente dell’istituzione scolastica o il responsabile dell’istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
c) la provincia, attraverso i servizi per l’impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, i giovani tenuti all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nonchè il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23aprile 2004, n. 124.
3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell’obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.”
Accertamento dell’assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione. Indicazioni operative
Normativa di riferimento:
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